COOPERATIVA AGRICOLA IL FORTETO SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA
Il presente Codice Etico esprime gli impegni e le responsabilità etiche nella conduzione degli affari e delle
attività aziendali assunti da tutti coloro che intrattengono rapporti di qualsiasi natura con la Cooperativa
Agricola Il Forteto.
La società è sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nello svolgimento
della propria attività a tutela della posizione e dell'immagine propria, delle aspettative dei propri soci e del
lavoro dei propri prestatori d'opera e collaboratori. Etica e Rispetto, Competenza e Merito, Qualità ed
Eccellenza, Salute e Sicurezza, Sostenibilità sono i valori che guidano le scelte del vertice aziendale e che
permeano nelle attività quotidiane di tutti coloro che lavorano e collaborano con essa.
Il presente Codice Etico definisce i 5 principi fondamentali a cui si ispirano i comportamenti di tutti
coloro che operano in nome e per conto della società. La Cooperativa Agricola Il Forteto auspica la
spontanea condivisione, adesione e diffusione del presente Codice e ne prescrive l'osservanza e
l'applicazione da parte di ogni soggetto che operi per conto delle strutture da essa gestite o che venga in
contatto con le stesse.
Il codice etico, seppure formalmente costituito da un documento esterno al corpus documentale del
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01, viene ricompreso tra gli allegati del
modello in quanto da intendersi parte integrante dello stesso. Tutti i Destinatari si impegnano a perseguire
i propri obiettivi con lealtà, serietà, onestà, competenza e trasparenza, nell'assoluto rispetto delle leggi e
delle normative. Infatti, l'osservanza delle norme e delle previsioni contenute nel Codice Etico costituisce
parte integrante ed essenziale delle obbligazioni contrattuali derivanti dai rapporti di lavoro subordinato
per i dipendenti e dai regolamenti contrattuali per i prestatori d'opera che a qualsiasi titolo ed in qualsiasi
modo sono coinvolti nelle attività dell'azienda.
La violazione delle suddette norme costituirà inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di
lavoro o di collaborazione, con ogni conseguenza di legge o di contratto, non esclusa la risoluzione dei
rapporti libero professionali.